Back to top

Statuto

La vita della Società Italiana di Economia è regolata dallo Statuto
Art. 1 SEDE

La Società Italiana di Economia (SIE) ha sede in Ancona, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università Politecnica delle Marche. Con deliberazione dell’Assemblea tale sede può essere trasferita altrove.

Art. 2 OGGETTO E SCOPI

La Società Italiana di Economia non ha fini di lucro. Essa si propone di:

  • favorire iniziative atte a facilitare la ricerca scientifica nelle discipline economiche, promuoverne la qualità e diffonderne i risultati;
  • favorire iniziative atte a promuovere l’educazione economica;
  • facilitare le relazioni scientifiche tra le economiste e gli economisti, con particolare attenzione alle giovani generazioni, al rispetto dell’uguaglianza di genere e alla salvaguardia del pluralismo;
  • promuovere le relazioni e il coordinamento tra le associazioni scientifiche di ambito economico in Italia;
  • rappresentare le economiste e gli economisti italiani presso la International Economic Association e presso altre associazioni scientifiche internazionali;
  • rappresentare le istanze delle economiste e degli economisti italiani presso le istituzioni nazionali dell’università e della ricerca.
Art. 3 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI ED ENTI 

La Società Italiana di Economia può istituire rapporti e/o convenzioni con associazioni nazionali, estere, con associazioni internazionali, e/o con enti di ricerca le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità analoghe a quelle della Società.

Art. 4 PATRIMONIO SOCIALE 

Il patrimonio della Società Italiana di Economia è di 25.823,00 Euro.

L’attività della Società è finanziata dai proventi del patrimonio, dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche e da eventuali altre entrate.

Art. 5  - SOCI SOSTENITORI

Sono ammessi, a domanda, come Soci sostenitori, gli enti che contribuiscono, anche finanziariamente, al perseguimento dei fini statutari della Società. L’ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza.

Art. 6 – SOCI ORDINARI

Sono ammessi, a domanda, come Soci ordinari i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i titolari di assegni di ricerca, i dottori e i dottorandi di ricerca nelle discipline economiche in Università italiane o estere.

Sono ammessi, previa domanda, anche coloro che, pur non compresi nelle precedenti categorie, svolgono documentata attività di ricerca nelle discipline economiche. In questo caso, la domanda deve essere corredata da un curriculum dell’interessato ed è soggetta a verifica da parte del Consiglio di Presidenza, al cui esito positivo l’ammissione è condizionata.

Art. 7 ESERCIZIO SOCIALE 

L’anno associativo e l’esercizio della Società decorrono dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 8 QUOTA SOCIALE  

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, che è fissata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.

La quota sociale dell’anno associativo in corso, che si conclude al 30 giugno, deve essere pagata entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente. I Soci che non hanno pagato entro il 30 giugno gli ultimi due anni, compreso l’anno associativo in corso,  non potranno votare in Assemblea.

I Soci sostenitori sono tenuti a stabilire di accordo con il Consiglio di Presidenza la quota di associazione e le modalità temporali di erogazione.

Art. 9 DECADENZA

Si può decadere da Socio o per dimissioni o per morosità o per grave incompatibilità con gli scopi della Società e con il Codice Etico della stessa.

Decadono per morosità i Soci che non abbiano pagato, alla data del 30 giugno alla quale si chiude il bilancio annuale, la quota sociale dell’anno in scadenza e quella dell’anno precedente.

La decadenza per grave incompatibilità con gli scopi della Società o con il Codice Etico della stessa deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci ordinari, su proposta del Collegio dei Probiviri operante in base all’art. 22, a maggioranza dei due terzi dei presenti. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 10 ORGANI SOCIALI  

Organi della Società sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • le Commissioni;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio degli ex-Presidenti.

L’Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Presidenza, può procedere alla elezione di un Presidente onorario la cui durata in carica coincide con il triennio del Consiglio di Presidenza. La carica può essere confermata solo per un secondo triennio.

Art. 11 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE  

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in regola con le quote associative ai sensi dell’art. 8.

I Soci sostenitori hanno diritto di voto limitatamente al bilancio e ad altri argomenti che il Consiglio di Presidenza reputerà di sottoporre alla loro valutazione, ad esclusione comunque di quanto disposto nell’art. 9, terzo comma, e nell’art. 27.

Art. 12 ASSEMBLEA: ADEMPIMENTI  

L’Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all’anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, o sia richiesto da almeno un terzo dei Soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell’art. 8.

L’Assemblea è convocata dal Presidente della Società con messaggio di posta elettronica, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, spedito almeno quindici giorni prima. Fungerà da Segretario la persona che verrà nominata dall’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio di Presidenza, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

L’Assemblea delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Presidenza.

Art. 13 ASSEMBLEA: VALIDITA’ ADUNANZE E DELIBERAZIONI 

Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento della metà dei Soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto disposto negli artt. 9 e 27.

Oltre quanto previsto nell’art. 15, su deliberazione del Consiglio di Presidenza, la votazione può essere anche svolta per via telematica.

Art. 14 CONSIGLIO DI PRESIDENZA: COMPOSIZIONE  

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale, e da cinque Consiglieri tutti scelti tra i Soci ordinari.

Laddove sia stato eletto un Presidente onorario, lo stesso può partecipare al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Il Direttore Responsabile (Editor in Chief) della rivista della SIE, qualora non sia un membro del Consiglio di Presidenza, può partecipare al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 15 CONSIGLIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE  

I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti con votazione telematica a scrutinio segreto dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

L’elettorato passivo è costituito da tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative da almeno tre anni consecutivi, compreso quello della votazione.

Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Presidenza indice le elezioni, informando i soci della possibilità di candidarsi e delle modalità di votazione.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti. La candidatura alla carica di Presidente è proposta dal Collegio degli ex-Presidenti sentito il Consiglio di Presidenza uscente, che la comunica ai soci.

Il Segretario Generale è eletto con la maggioranza assoluta dei votanti. La candidatura alla carica di Segretario è proposta dal Collegio degli ex-Presidenti sentito il Consiglio di Presidenza uscente, che la comunica ai soci.

Ciascuno dei due Vice Presidenti è eletto con la maggioranza relativa dei votanti. Le candidature alla carica di Vice-Presidente, in numero doppio rispetto alle cariche disponibili, sono proposte dal Collegio degli ex-Presidenti sentito il Consiglio di Presidenza uscente, che la comunica ai Soci. Il Consiglio di Presidenza recepisce altresì le candidature provenienti dai soci, sostenute in via telematica da almeno il 5 per cento dell’elettorato attivo.

Ciascuno dei cinque Consiglieri è eletto con la maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio di Presidenza, sentito il Collegio degli ex-Presidenti,  propone un numero di candidati almeno doppio rispetto alle cariche disponibili e recepisce le candidature provenienti dai soci, sostenute in via telematica da almeno il 3 per cento dell’elettorato attivo.

Nelle votazioni che richiedono la maggioranza relativa dei votanti, le situazioni di eventuale parità tra candidati saranno risolte sulla base dei seguenti criteri:

  • verrà data precedenza al socio con anzianità di iscrizione maggiore;
  • a parità di data di iscrizione, verrà data precedenza al socio del genere meno rappresentato tra gli altri componenti eletti;
  • in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al socio anagraficamente più giovane.

Ogni Socio può esprimere una preferenza per la carica di Presidente, una per quella di Vice-Presidente e una per quella di Segretario Generale. Inoltre, ogni Socio può esprimere due preferenze per la carica di Consigliere.

Il nuovo Consiglio di Presidenza entra in carica dalla chiusura dell’Assemblea dei Soci che conclude il triennio di carica del Consiglio di Presidenza uscente.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica per tre anni. Il Presidente e i Vice-presidenti possono svolgere un solo mandato. I Consiglieri e il Segretario Generale possono essere eletti al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 16 CONSIGLIO DI PRESIDENZA: VACANZE  

Qualora per qualsiasi motivo si renda vacante un posto nel Consiglio di Presidenza, il Consiglio indice una nuova elezione per la copertura dei posti vacanti secondo le procedure indicate nell’art. 15. Non si dà luogo a nuova elezione se il Consiglio di Presidenza è nel suo ultimo anno di mandato e se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza stesso. Nel caso di vacanza della carica di Presidente, subentra pro-tempore il vice Presidente con maggiore anzianità accademica. Nel caso di vacanza della carica di Segretario Generale, il Consiglio di Presidenza designa pro-tempore un suo membro.

Art. 17 CONSIGLIO DI PRESIDENZA: COMPITI 

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, da un Vice-Presidente con messaggio di posta elettronica contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente.

Il Consiglio di Presidenza fissa i criteri per l’attività della Società e provvede, con più ampi poteri - salvo quanto in forza di legge o del presente Statuto sia riservato all’Assemblea - all’amministrazione della Società per il migliore raggiungimento dei propri scopi.

Su proposta del Segretario Generale, il Consiglio di Presidenza delibera sulle spese della Società e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima.

Il Consiglio di Presidenza presenta all’Assemblea dei Soci una relazione annuale sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi della Società e un bilancio annuale di esercizio che renda conto dei risultati della gestione.

Ogni rimanente funzione non già attribuita ad altri organi della SIE spetta al Consiglio di Presidenza.

Art. 18 PRESIDENTE: RAPPRESENTANZA LEGALE E COMPITI 

Il Presidente coordina l’espletamento di tutte le funzioni della Società. A tal fine:

  • presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei Soci;
  • vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea dei Soci;
  • coordina l’attività della Società ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari;
  • ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure;
  • mantiene i rapporti con il Collegio dei Revisori e con il Collegio dei Probiviri;
  • convoca il Collegio degli ex-Presidenti del quale fa parte come Segretario.
Art. 19 SEGRETARIO GENERALE: COMPITI  

Il Segretario Generale sovrintende all’espletamento di tutte le funzioni di segreteria della Società, d’accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza.

A tal fine:

  • coordina l’attività di ordinaria amministrazione della Società, con riferimento ai rapporti sia con i Soci, sia con i collaboratori interni ed esterni;
  • provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
  • ha la facoltà di firma per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza nonché per quanto occorre all’ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
  • sovrintende alla gestione finanziaria, al rispetto degli adempimenti legislativi e amministrativo-contabili e alla conservazione dei documenti e dell’archivio della Società. Su questi temi informa il Presidente e relaziona al Consiglio di Presidenza che delibera sulle spese della Società e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima;
  • è responsabile della gestione organizzativa della Riunione Scientifica Annuale.
Art. 20 COMMISSIONI  

La Società può articolarsi in Commissioni, nominate dal Consiglio di Presidenza, per perseguire con continuità i fini statutari. Tutti i Soci ordinari possono far parte delle Commissioni, che sono coordinate da un Socio ordinario nominato dal Consiglio di Presidenza. I membri delle Commissioni restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Presidenza che li ha nominati e possono essere riconfermati dal successivo Consiglio di Presidenza.

Art. 21 COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. Possono essere membri del Collegio dei Revisori sia Soci che non Soci.

Il Presidente deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori tenuto presso il Ministero dell’Economia.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’elezione ha luogo in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del triennio.

Il Collegio dei Revisori vigila sull’amministrazione della Società e sottopone all’Assemblea ordinaria la propria relazione sul bilancio.

Art. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI  

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque Soci ordinari con anzianità associativa di almeno dieci anni. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dall’Assemblea ordinaria su proposta del collegio degli ex-Presidenti, che sottoporrà all’Assemblea una rosa di candidati tra cui scegliere.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto da parte dei Soci delle finalità della Società nel rispetto del Codice Etico da essa adottato. Il Collegio dei Probiviri può inviare ai Soci raccomandazioni, censurarne, con comunicazione privata, il comportamento. Il Collegio dei Probiviri deve, altresì, invitare un Socio alle dimissioni dalla Società nel caso ricorrano motivi di grave incompatibilità con gli scopi della Società e con il Codice Etico. Laddove il Socio non presenti le sue dimissioni, il Collegio dei Probiviri deferirà la decisione in merito alla decadenza all’Assemblea ordinaria.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono disciplinate da un Regolamento che deve essere approvato dalla Assemblea dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri stesso.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per il triennio coincidente con quello del Consiglio di Presidenza.

Art. 23 COLLEGIO DEGLI EX PRESIDENTI  

Il Collegio degli ex Presidenti, di concerto con il Consiglio di Presidenza uscente, propone ai Soci ordinari il nome del Presidente, dei Vice-presidenti e del Segretario Generale eleggibili al momento del rinnovo di tale organi, secondo le modalità previste dall’art. 15.

Il Collegio degli ex Presidenti propone inoltre ai Soci ordinari le candidature per i membri del Collegio dei Probiviri.

Art. 24 RIUNIONI SCIENTIFICHE

La Società tiene almeno una Riunione Scientifica Annuale (RSA). Le modalità di svolgimento della stessa, nei suoi aspetti scientifici ed organizzativi, sono stabilite dal Consiglio di Presidenza che curerà di organizzare un programma scientifico della RSA che preveda la significativa rappresentatività dei Soci.

La Società può concedere il proprio patrocinio a riunioni scientifiche di acclarato merito. La concessione del patrocinio spetta al Consiglio di Presidenza, previa indicazione dei Soci e in accordo con gli scopi societari (art. 2) e con il Codice Etico (art. 30).

Art. 25 PUBBLICAZIONI

La Società Italiana di Economia pubblica, compatibilmente con le condizioni di bilancio, la rivista della società e eventuali altre pubblicazioni.

Può altresì dare il patrocinio a pubblicazioni che rispondano ad alti requisiti di qualità scientifica.

Gli organi della rivista sono:

  • il Comitato dei Garanti, che coincide con il Comitato degli ex-Presidenti della SIE;
  • il Comitato Scientifico, che coincide con il Consiglio di Presidenza in carica;
  • il Comitato di Direzione (Managing Editors), composto dal Direttore Responsabile e da tre Soci. Il Comitato di Direzione è nominato dal Consiglio di Presidenza all’inizio del proprio mandato e dura in carica per un triennio. La nomina può essere confermata per una sola volta;
  • il Comitato Editoriale (Editorial Board), che può includere anche persone che non siano Soci SIE.
Art. 26 DELEGATI DELLA SOCIETA’

I delegati della Società nelle Associazioni nazionali ed internazionali sono designati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 27 MODIFICHE STATUTARIE 

Ogni modifica dello Statuto deve essere proposta dal Consiglio di Presidenza o, a richiesta, da almeno un terzo dei Soci ordinari in regola con le quote associative, ai sensi dell’art. 8.

La proposta di modifica è sottoposta all’Assemblea nell’adunanza ordinaria o in una adunanza straordinaria e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei Soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell’art. 8.

Laddove in Assemblea non sia presente la maggioranza assoluta dei Soci ordinari, la proposta è approvata se votano a favore almeno due terzi dei Soci ordinari presenti. In questo caso, la proposta approvata in Assemblea viene posta quindi in votazione per via telematica tra i Soci ordinari. La proposta viene respinta con il voto contrario di almeno un terzo dei Soci ordinari e se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei Soci ordinari.

Art. 28 VOTO TELEMATICO

Il voto telematico viene organizzato dal Consiglio di Presidenza secondo modalità che sono rese note ai Soci contestualmente all’indizione delle elezioni (art. 15, terzo comma) o della convocazione del voto per l’approvazione della modifica statutaria (art. 27, terzo comma). Tali modalità devono garantire la regolarità e segretezza del voto.

Art. 29 SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE 

In caso di scioglimento o di estinzione della Società la devoluzione del patrimonio è a totale ed esclusivo beneficio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Art. 30 CODICE ETICO

Il Codice Etico definisce l'insieme dei principi che orientano il comportamento dei Soci e tra i Soci. Esso è proposto dal Consiglio di Presidenza ed è sottoposto all’approvazione della Assemblea. L’approvazione può avvenire anche per via telematica.

Art. 31 DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTARI  

Il Consiglio di Presidenza può adottare un Regolamento relativo ad ogni aspetto non disciplinato dal presente Statuto. Il Regolamento deve essere sottoposto alla Assemblea dei Soci per l’approvazione.

Il Collegio dei Probiviri adotta un proprio Regolamento secondo quanto disposto dall’art. 22.

Si applicano in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto le norme relative alle Associazioni contenute nel Capo II, titolo II del Libro I del Codice Civile nonché, qualora trattasi di materia non disciplinata dai predetti articoli, in quanto possibile, le norme sulle assemblee e l’esercizio del voto previste dalla normativa sulle ONLUS.

 

 

 

 

 

Carrello 0 (0,00 €)
Il carrello è vuoto.